Fondi europei e gare africane: cosa cambia dal 2028 per chi lavora con l’Ue

di: Michele Vollaro | 28 Agosto 2026

Con il nuovo Global Europe Instrument, la questione non sarà soltanto quanti fondi l’Ue mobiliterà fuori dai propri confini, ma anche chi potrà accedere ai progetti, con quali regole e in quale fase.

 

A Dakar, in Senegal, un’impresa statale cinese è in testa a una gara per la fornitura di 380 autobus per il trasporto urbano. La procedura fa parte di un progetto da 320,4 milioni di euro sostenuto da Team Europe nell’ambito del Global Gateway, che comprende anche due depositi, sistemi di bigliettazione e gestione della rete e 30 chilometri di interventi stradali. Secondo un documento interno citato da Euractiv, l’offerta di China Railway Rolling Stock Corporation (Crrc), uno dei più grandi produttori di materiale rotabile al mondo, sarebbe meno della metà di quelle dei concorrenti, tra cui la svedese Scania.

A Bruxelles alcuni eurodeputati ne hanno chiesto conto alla Commissione, interrogandosi sul perché fondi europei vengano utilizzati per acquistare beni prodotti da aziende che, secondo i critici, beneficiano di sussidi pubblici capaci di alterare la concorrenza. La risposta del governo senegalese è arrivata per bocca del ministro dei Trasporti, Yankhoba Diémé: la gara è stata preparata dall’Autorità dei Trasporti urbani di Dakar, il Cetud, e i criteri tecnici e finanziari sono quelli fissati nei documenti di gara, quindi uguali per tutti.

E su questo punto ha ragione, perché è esattamente questo che riguarda chiunque lavori in Africa su progetti finanziati dall’Europa: i fondi possono essere europei senza che alla gara si applichino automaticamente le regole di ammissibilità delle procedure gestite direttamente dall’Ue. Conta chi finanzia, ma anche chi attua il progetto, chi bandisce la gara e quale quadro di procurement si applica. È uno dei nodi del regolamento che Bruxelles sta negoziando per governare dal 2028 i fondi esterni dell’Ue.

 

Fondi europei non significa necessariamente gara europea

La Commissione ha ricordato che in linea di principio i Paesi del G20 esterni all’Ue non sono ammissibili alle procedure gestite direttamente dall’Unione. Molti progetti, però, sono attuati indirettamente attraverso partner come banche e altre istituzioni di finanza allo sviluppo, che applicano i propri quadri di appalto. A Dakar, inoltre, non è Bruxelles ad appaltare: il committente è il Cetud senegalese. È questa combinazione che spiega perché Crrc abbia potuto concorrere.

La proposta del nuovo Global Europe Instrument (Gei), lo strumento con cui la Commissione propone di finanziare gran parte dell’azione esterna dell’Unione nel bilancio 2028-2034, mantiene in larga parte le regole di base sull’ammissibilità previste dall’attuale Ndici-Global Europe, lo strumento che finanzia gran parte dell’azione esterna dell’Ue nel bilancio 2021-2027. Non riscrive dunque da zero chi può concorrere. Amplia soprattutto i margini con cui l’Ue potrebbe restringere l’accesso a una specifica azione quando entrano in gioco sicurezza, sanzioni o “interessi strategici dell’Unione”. Ed è qui che Dakar torna rilevante.

In un’analisi commissionata dalla commissione Sviluppo del Parlamento europeo, la docente di diritto e sviluppo all’Università di Nottingham Annamaria La Chimia osserva che l’articolo 20 potrebbe consentire di imporre restrizioni anche ai partner attuatori a tutti i livelli di attuazione. In altre parole, Bruxelles potrebbe far valere questi criteri anche dentro canali nei quali oggi le regole di ammissibilità dell’Ue non si trasferiscono automaticamente.

Per chi prepara una gara o un consorzio, la regola pratica è quindi verificare non soltanto l’ammissibilità del Paese, ma chi gestisce i fondi, chi appalta e quale quadro di procurement si applica. Quando arriveranno le future azioni Gei, andrà verificato anche se prevedano restrizioni specifiche.

 

Cosa succede alle forniture

Il secondo nodo non riguarda più chi presenta l’offerta, ma da dove vengono i beni che offre. Oggi vale una regola semplice: le forniture finanziate possono provenire da qualsiasi Paese, e la proposta conferma questo principio. È anche per questo che a Dakar la provenienza cinese degli autobus non è, di per sé, motivo di esclusione. Ma la facoltà di restringere l’accesso non riguarda soltanto gli offerenti: può estendersi anche all’origine dei prodotti. La questione è quanto ampiamente verrà utilizzata e con quali criteri.

Se questa facoltà fosse utilizzata in modo esteso, il dibattito si avvicinerebbe al terreno di ciò che nella cooperazione si chiama aiuto legato (tied aid): quando il finanziamento condiziona gli acquisti a fornitori del Paese donatore o di un gruppo ristretto di Paesi. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) stima che l’aiuto legato possa aumentare i costi nell’ordine del 15-30%, anche se nessuno ha quantificato un effetto analogo per il nuovo regolamento.

Per chi costruisce una catena di fornitura, l’origine dei componenti è quindi una variabile da tenere d’occhio: con il Gei potrebbe diventare un criterio più pesante nelle azioni considerate strategiche.

 

La gara comincia prima del bando

Il punto di rottura più rilevante della proposta si colloca prima ancora che una gara venga aperta. L’articolo 23 introduce la facoltà di concedere sovvenzioni dirette senza bando a soggetti privati effettivamente stabiliti in uno Stato membro dell’Ue, quando ciò sia necessario e debitamente giustificato per facilitare investimenti ritenuti di interesse strategico per l’Unione. È una novità rispetto all’attuale Ndici-Global Europe. Il preambolo della proposta, in particolare il considerando 70, dà qualche indicazione in più: questi contributi potrebbero servire, per esempio, ad agevolare investimenti o finanziare studi di fattibilità in settori strategici come materie prime critiche, resilienza climatica, digitale e altre infrastrutture, anche nell’ambito di pacchetti integrati.

In un’ulteriore analisi per la commissione Sviluppo del Parlamento europeo, gli studiosi Lukas Schlögl, Simela Papatheophilou e Werner Raza – le cui valutazioni non rappresentano la posizione ufficiale dell’istituzione – leggono questa possibilità come una preferenza che opera più a monte nel ciclo del progetto, nella fase in cui l’investimento viene ideato e strutturato. Il meccanismo non trasforma automaticamente l’appalto successivo in aiuto legato, ma può influenzare quali soggetti entrano nella preparazione del progetto prima che inizi la competizione formale.

La novità ha suscitato le riserve della Corte dei conti europea: la possibilità di assegnare direttamente fondi a imprese private, se non delimitata con attenzione, potrebbe entrare in tensione con i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento. La Corte ha osservato inoltre che la proposta non prevede un tetto finanziario e invita i co-legislatori a introdurre salvaguardie, compreso un limite agli importi.

Il Consiglio non ha chiuso questa porta, ma nella posizione negoziale concordata a giugno l’ha ristretta: le assegnazioni dirette dovrebbero essere concesse solo “eccezionalmente”, secondo criteri e condizioni resi pubblici dalla Commissione, che dovrebbe inoltre informare gli Stati membri delle assegnazioni attraverso il Comitato Global Europe. Il Parlamento deve ora decidere quali limiti e salvaguardie introdurre e quali ragioni siano sufficienti a giustificarli.

Per un’impresa europea l’opportunità non consiste più soltanto nell’individuare la gara pubblicata: diventa rilevante capire come entrare nella fase di fattibilità e strutturazione dell’investimento. Per un operatore africano è altrettanto importante sapere chi contribuisce a disegnare la pipeline dei progetti prima che il bando esista.

 

Come proteggere le gare: le diverse posizioni nel Parlamento europeo

Tra gli oltre duemila emendamenti depositati, tre proposte mostrano quanto siano diverse le idee su come proteggere la correttezza delle gare finanziate dall’Europa. Tutte partono dalla constatazione che l’apertura delle procedure, da sola, non basta a garantire una competizione corretta; divergono però su quale problema vada corretto e con quale strumento.

La prima risposta riguarda il rischio di una concorrenza falsata. Nell’emendamento 627, gli italiani Alberico Gambino e Carlo Fidanza del gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr) propongono di inserire nel preambolo che, quando l’attuazione è affidata alla Banca europea per gli investimenti (Bei), alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) o a un’organizzazione di uno Stato membro, questi soggetti dovrebbero applicare standard di appalto trasparenti e robusti, con salvaguardie adeguate contro offerte anormalmente basse e sovvenzioni estere capaci di alterare la competizione. La logica non è chiudere il mercato, ma rafforzare i presidi anche nella gestione indiretta.

La seconda risposta è più netta. Un emendamento di quattordici eurodeputati dell’Alleanza progressista dei socialisti e democratici (S&D) – tra cui gli italiani Giorgio Gori, Cecilia Strada e Marco Tarquinio – propone che non siano eleggibili gli operatori provenienti o stabiliti in Paesi che non garantiscono determinati standard di trasparenza, tutela ambientale e del lavoro e contrasto alla corruzione. Non una facoltà da esercitare caso per caso, dunque, ma un criterio automatico di esclusione.

Il terzo emendamento interviene su un’altra porta: la possibilità di assegnare direttamente una sovvenzione senza procedura competitiva. Barry Andrews, presidente della commissione Sviluppo, e Sandro Gozi, italiano eletto in Francia nelle file di Renew Europe, propongono che questa possibilità possa essere utilizzata soltanto se una valutazione preventiva dimostra che lo stesso obiettivo non è raggiungibile attraverso un bando competitivo. E aggiungono un secondo requisito: l’azione deve avere una finalità di sviluppo primaria e dimostrabile nel Paese partner e non essere concepita principalmente per generare ritorni commerciali.

È qui che il negoziato tocca una questione che va oltre le regole delle gare: dove finisce la finalità di sviluppo e dove comincia la promozione commerciale delle imprese europee?

Altre proposte contestano invece la premessa stessa: due eurodeputate della Sinistra chiedono di eliminare del tutto la possibilità delle sovvenzioni dirette alle imprese.

 

Le cifre in gioco

La Commissione propone come dotazione complessiva per il Gei 200,3 miliardi di euro a prezzi correnti per il 2028-2034; 60,5 miliardi sono indicativamente assegnati al pilastro per l’Africa subsahariana e altri 14,8 miliardi confluiscono nella riserva per sfide e priorità emergenti. I 150 miliardi associati al Global Gateway per l’Africa sono invece una cifra diversa: non rappresentano uno stanziamento aggiuntivo del bilancio europeo, ma l’obiettivo di mobilitare investimenti attraverso risorse pubbliche, prestiti, garanzie e capitale privato.

Il voto congiunto delle commissioni Affari esteri e Sviluppo è atteso tra settembre e ottobre, il passaggio in plenaria nelle settimane successive. Prima del negoziato con il Consiglio, il Parlamento dovrà trasformare gli emendamenti depositati in una posizione comune. Ma dietro le regole tecniche restano due domande più grandi. Se l’Europa può favorire alcune imprese già nella preparazione dei progetti, dove passa il confine tra politica di sviluppo e promozione degli interessi commerciali europei? E quando il regolamento parla di “interessi strategici dell’Unione”, quali interessi finiranno concretamente per orientare la scelta dei progetti, dei settori e delle catene di fornitura in Africa?

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